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Strumenti legislativi di protezione

L’Unione Europea ha emanato la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992; G.E.CEE N:L:206/7, 25.07.1992); tale iniziativa condivide i principi della precedente Convenzione di Berna sottoscritta il 19/9/1979 da diciannove paesi (poi diventati 29) tra i quali l’Italia che prevedeva l’obbligo per i firmatari di assicurare la protezione della natura attraverso la protezione di specie minacciate soprattutto tramite la salvaguardia del loro habitat (legge n° 503 “Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale” n° 250 dell’11/9/1981 parte prima n°47). La direttiva Habitat in più prevede il controllo e il sanzionamento degli stati membri non adempienti alle norme comunitarie.

Anfibi presenti nel territorio della Comunità Montana della Limina protetti dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”

Allegato II Allegato IV
Salamandrina terdigitata Triturus italicus
Bombina variegata pachypus Bufo viridis
  Hyla intermedia
  Rana dalmatina
  Rana italica

Alla ricerca di anfibi in un ruscello

Allegato II: Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato IV: Specie animali e vegetali d’interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Gli anfibi sono protetti anche dalla legge regionale n° 9 (17 maggio 1996), che all’articolo 15 riporta:

“Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

  • la cattura, l’uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore.
  • La distruzione, la raccolta e la detenzione di uova”.

L’articolo 20 di questa legge stabilisce le sanzioni (comma 3): “Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all’art. 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali”.